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Ovada nel Medioevo - La Gestione Amministrativa


IL PODESTA', IL CONSIGLIO E GLI UFFICIALI DEL COMUNE

L'articolo primo dei "Capitula" di Ovada del 1327 porta evidente in sè un formale atto tributario con il quale la Comunità ovadese si impegna al versamento annuale di ben cinquecento lire alla Repubblica di Genova. Questo tributo comprende anche 125 lire che il Podestà di Ovada o il suo Vicario debbono rimettere alla Dominante per conto degli uomini dei due Rossiglioni, in quanto le due località (Rossiglione inferiore e Villafranca) faranno sempre parte - fino al 1796 - della giurisdizione podestarile di Ovada.
Questo impegno - che sarà sempre rispettato - non implica un vero e proprio atto di asservimento alla Repubblica, ma vuole soltanto essere un contributo per l'alta protezione di Genova a questi territori. Tale somma sarà versata in tre rate scadenti: il 1° giorno di Gennaio, il 1° di Maggio ed il 1° di Settembre in sonante moneta genovese.
Dopo questa premessa di carattere fondamentalmente fiscale e tributario si dà inizio ai veri articoli di sostanza amministrativa; il Podestà (o in mancanza di questi il Vicario) è il capo della giurisdizione e rappresenta la Repubblica di Genova in tutto e per tutto. In questa sua funzione - che è una emanazione del Governo centrale - questo magistrato, inviato e nominato da Genova, deve reggere e governare gli uomini ed il Borgo di Ovada e, all'inizio del suo regime, deve giurare sui Santi Evangeli di osservare e fare osservare con fedeltà tutti gli Statuti del Comune, deve rendere giustizia ogni giorno non festivo nel posto stabilito e qualora vi fosse carenza del diritto o mancanza di precisa legislazione, deve egli stesso supplire, con il suo buon senso, rendendo giustizia nella forma più consona agli usi e costumi purchè non siano lesi nè l'onore nè i diritti della Repubblica di Genova e del Comune di Ovada.
Al Podestà è assolutamente vietato di spendere denaro del Comune se non con l'approvazione dei quattro Sapienti costituiti sopra i Negozi e dei loro consiglieri. Il suo salario viene fissato in cento lire genovesi annue, suddivise in lire 75 per gli uomini di Ovada ed in lire 25 per quelli dei due Rossiglioni. Oltre a questo non può in nessun caso ricevere donativi pecuniari dalle persone di Ovada salvo frutta, pesci, volatili ed ogni altro genere commestibile, purchè il valore di detti generi non superi mai la somma di dieci soldi genovesi, sotto pena di immediata rimozione dall'incarico. La sua carica non durerà più di un anno, a meno che i Sapienti e i Consiglieri non esprimano una precisa volontà di riconferma.
Una delle prerogative del Podestà è quella di scegliere otto uomini di Ovada, stimati come i migliori ed i più giusti e i più adatti per eleggere i quattro Sapienti "super negotiis"; questi, a loro volta, eleggeranno i Sindaci, i ventuno Consiglieri, i Mestrali, i Rasperii, gli Estimatori, i Determinatori e tutti gli altri Ufficiali del Comune di Ovada. Tutte queste elezioni avvengono di solito durante le Feste Natalizie di ogni anno.
I quattro Sapienti restano in carica un anno come il Podestà e, a mandato scaduto, non possono più ricoprire tale carica per quattro anni.
I ventuno Consiglieri devono giurare, toccando con le mani le Sacre Scritture, al Podestà o al Vicario di agire sempre legalmente e fedelmente su ciò che sembrerà loro di dover fare e sarà utile al Comune di Ovada, anteponendo a tutto gli interessi di quest'ultimo. Le loro decisioni saranno prese con votazione all'unanimità e, in caso di discordia, con il metodo del ballottaggio con noci, pallottole o fave bianche o nere, a maggioranza assoluta.
Severissime sono le sanzioni comminate a quei Consiglieri che, con la loro votazione, danneggiassero gli interessi della Comunità; esse comportano una multa di 10 lire genovesi e la sospensione dai pubblici Uffici per ben dieci anni.
Tutte le decisioni, come tutti gli atti pubblici, si svolgono, come già è stato detto sopra, nella Loggia o nella Casa del Comune, dove i Consiglieri devono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio e sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò che è stato detto, sotto pena della multa di cinque soldi genovesi per ogni infrazione a tale disposizione.
In ogni consiglio non potranno mai essere poste più di tre questioni o problemi e questi vanno definiti in ordine di precedenza, senza sovrapporre la seconda alla prima o la terza alle prime due. Le riunioni consigliari, per essere valide, debbono avere la partecipazione di almeno due parti dei Consiglieri, cioè con un minimo di quattordici presenti ed a nessuno dei partecipanti è data la possibilità di impedire agli altri di parlare, sotto pena di cinque soldi di multa.
Il consiglio dà la facoltà ai quattro Sapienti di poter disporre dei beni comunali e qualora, in caso di estrema necessità, non si potessero reperire i Consiglieri sul momento per poter decidere, i Sapienti non possono gravare sulla spesa dell'erario comunale se non per un massimo di 15 lire genovesi ed in caso di spesa maggiore rifonderanno di loro tasca.
Anche i Consiglieri durano in carica solo un anno e non possono essere rieletti nell'anno seguente, ad eccezione degli Ambasciatori, dei Messi del Comune e delle Guardie campestri per i quali parleremo in seguito.
Le decisioni del Consiglio sono considerate come volute da tutta la Comunità degli uomini di Ovada ed il Podestà stesso è tenuto a rispettarne la volontà.

I SINDACI

Figure importanti e di non indifferente peso dell'Amministrazione Comunale del tempo, sono i Sindaci; due per Ovada. Essi sono eletti ogni anno dai quattro Sapienti per mandato del Podestà; il loro compito è di carattere puramente amministrativo ed assieme ai Sapienti devono amministrare, con oculata parsimonia, tutte le spese e gli introiti del Comune. Per Statuto è richiesta loro una solvibilità sino a 50 lire genovesi, che serva quale eventuale garanzia degli errori contabili che potessero commettere, anche involontariamente, durante il loro mandato.
Essi debbono governare bene e diligentemente le cose, i beni, i crediti ed i debiti del Comune di Ovada, è loro compito il recuperare quanto lo stesso Comune deve avere, e saldare o pagare i debiti dal Comune contratti; devono tenere un libro in cui scrivano o facciano scrivere tutti i redditi, gli introiti ed ogni altra cosa che abbiano ricevuto per lo stesso Comune ed anche tutto quanto che per la Comunità hanno speso.
Siccome queste loro incombenze comportano un certo rischio, pur essendo di carica elettiva, essi percepiranno un salario minimo di 20 soldi genovesi ma, nel caso essi dovessero uscire dal territorio ovadese per trattare pratiche od altre cose inerenti al loro ufficio, riceveranno una paga uguale a quella degli Ambasciatori del Comune in trasferta.
La loro carica dura un anno ed allo scadere di questo devono rendere esatto conto di tutta la loro amministrazione a coloro che li rimpiazzano, al Podestà ed ai quattro Sapienti. Se, per negligenza di detti Sindaci, rimanesse insoluto qualcosa di dovuto al Comune durante la loro carica, essi dovranno rifonderlo di propria tasca e saranno multati di dieci soldi genovesi.

I VARI UFFICIALI DEL COMUNE

La Comunità di Ovada, come oggi tutte le comunità moderne, oltre alle cariche direttive ed amministrative, che erano le più importanti, aveva e nominava alle sue dipendenze un discreto numero di funzionari con compiti d'ordine e d'istituto.
Questi funzionari che venivano chiamati Ufficiali del Comune sono così elencati: Estimatori in numero di tre; Determinatori in numero di tre; Mestrali o Rasperii in numero di due; Nunzi del Comune in numero di due; gli Estensori dei Capitoli erano tre; i Campari dei Boschi due; i Campari dei Campi quattro ed un solo Campario per gli Orti. Vi erano inoltre sei Guardie private e due Massari per un totale di ventotto persone che erano regolarmente nominate annualmente dai quattro Sapienti per ordine del Podestà.
Oltre questi dipendenti regolari vi erano: i Campari delle Vigne, che potevano essere scelti in numero di uno o più dai proprietari di vigne, i Carcerieri che venivano scelti di volta in volta per la custodia di qualche persona e retribuiti con sei soldi genovesi per ogni notte e gli Esattori dei Pedaggi che venivano pagati con gli introiti del pedaggio.
Un discorso a parte deve essere fatto per gli Ambasciatori del Comune; questi venivano scelti di volta in volta fra le persone di Ovada più colte e più adatte per il tipo di missione che dovevano svolgere presso Città o Comunità che avevano rapporti con il Borgo di Ovada. Si noti che Ambasciatori venivano di solito chiamati anche coloro che andavano a trattare o discutere qualcosa con il Governo centrale di Genova e detti Ambasciatori potevano essere scelti anche tra i Sindaci, tra i Consiglieri o addirittura tra i Sapienti.
Gli Ambasciatori non potevano mai essere più di due, a meno che il Consiglio, il Podestà ed i quattro Sapienti ritenessero necessario per l'importanza dell'Ambasceria di mandarne in numero superiore.
E' strano notare che la durata della missione di detti Ufficiali fosse fissata dalla Comunità, tant'è vero che se si fossero trattenuti più o meno giorni di quanto determinato dal Comune, dovevano renderne conto, particolarmente per le spese da essi sostenute in più o in meno di quanto stabilito in precedenza dall'Autorità ovadese, quale diaria loro spettante.
Non era permesso ai prescelti di rifiutare, salvo ben giustificati motivi di impedimento e i renitenti all'invito dovevano pagare al Comune venti soldi genovesi di penale.
Come da antichissima consuetudine, e come d'altra parte ancora oggi si usa fare nella diplomazia moderna, gli Ambasciatori erano immuni, liberi e indenni da ogni persecuzione, arresto o violazione anche nel caso che, nel corso della loro missione, avessero potuto creare incidenti o attriti e il Comune di Ovada si impegnava a conservarli come tali.
Veri e proprii dipendenti comunali sono gli Estimatori; il loro compito è di stimare e di pronunciarsi su tutte quelle cose per le quali possano nascere controversie fra persone, vicini, soci o consorti. Questi funzionari, dato che per i loro incarichi dovevano spostarsi per il borgo e per località di campagna, venivano retribuiti con un tariffario variabile a seconda dell'itinerario da essi percorso. Le stime fatte per conto di privati entro il borgo e, dalla Levata di Sappelletti per un'area passante dal Fossato Gambuzzi per S. Gaudenzio e gli argini dell'Orba sino alle Frascare e al Lago Scuro, frutteranno loro due denari per ogni lira stimata; in tutte le altre parti del Distretto comunale, zone più distanti e disagevoli da raggiungere e da percorrere, riscuotono tre denari per ogni lira stimata; oltre a questa prebenda hanno una tangente variante da uno a tre soldi genovesi per ogni stima che fanno.
Le stime fatte per conto del Comune non vengono loro pagate e tutto quanto essi ricevono per il loro lavoro devono versarlo nelle mani dei Sindaci del Comune che provvedono a conteggiare la loro spettanza.
Qualsiasi cittadino, che ritenesse errate le decisioni degli Estimatori, può "elevare cannellae" che nel linguaggio del tempo vuol dire opposizione agli estimi (voce contemplata anche negli Statuti di Genova).
A questo punto, e siccome più sopra abbiamo nominato delle località circoscriventi le aree di azione degli Estimatori, è necessario specificare che oggi è molto difficile stabilire con esattezza l'ubicazione degli svariati luoghi che i nostri Statuti ci elencano. A distanza di tanti secoli la nomenclatura toponomastica ha subito continue ed innumerevoli modificazioni e oggi, delle posizioni citate sopra non restano note che quelle di S. Gaudenzio, Frascare e Lago Scuro. Nei Catasti napoleonici del 1798, esistenti nell'Archivio Comunale di Ovada, abbiamo potuto reperire ancora qualche località di antica nomenclatura, sebbene anche Queste definizioni siano ormai quasi del tutto scomparse nell'uso comune; la Levata di Sappelletti, attualmente potremmo localizzarla sulla riva sinistra dello Stura sottostante la nuova Via Gramsci; il Fossato dei Gambuzzi, oggi scomparso, si può fissare nella zona dove sorge l'Albergo Vittoria in Via Voltri, la nuova caserma dei Pompieri fino a sotto la strada della Fittaria. Pertanto, l'area di movimento più vicina al bomgo assegnata agli Estimatori e anche ai Determinatori, comprenderebbe al giorno d'oggi quasi tutta l'attuale espansione edilizia ovadese fino alla Stazione Centrale e delimitata ai lati dalle rive, sinistra dello Stura e destra dell'Orba.

DETERMINATORI, ossia Pacieri o Conciliatori

Questi funzionari vengono anch'essi nominati dai quattro Sapienti per ordine del Podestà; il loro compito specifico è quello di determinare per segni o per confini naturali, come ruscelli, acque, strade o ripe ecc., i confini tra i diversi proprietari e possibilmente di appianare e definire tutte quelle liti o controversie che tra questi possano insorgere. Essi devono porre i segnali (termi) di limite ed invigilare affinchè questi non vengano rimossi o sradicati.
In ogni determinazione fatta entro i confini degli Estimatori (vedi nota precedente) hanno un salario di cinque soldi genovesi per ogni determinazione; per quanto invece determineranno nel Borgo avranno un salario di quattro soldi e sei denari.

MESTRALI o RASPERII

Il loro incarico è quello di controllare ogni anno tutti i pesi, le bilance, le libbre, le pinte e tutte le altre misure di coloro che vendono al minuto e di accusare i trasgressori ai Massari del Comune. Oltre questo compito di controllo annuale generale, i Mestrali o Rasperii devono controllare il peso del pane nei forni almeno tre volte la settimana, le carni fresche il martedì, il giovedì e il sabato, le salse e gli altri generi quando crederanno opportuno e se scopriranno coloro che non vendono a giusto peso dovranno accusarli ai Massari.
Devono poi controllare i pettini dei tessitori e delle tessitrici perchè i tessuti siano di trama giusta e uniforme come stabiliscono gli articoli degli Statuti che trattano di questa materia.
Quale loro salario è fissata la metà dell'importo di ogni multa che essi eleveranno.

I NUNZI DEL COMUNE

Troviamo per la prima volta negli Statuti una carica municipale (escluso il Podestà di nomina genovese) che viene retribuita con stipendio fisso annuale, stabilito in cinque lime genovesi.
Il Nunzio è incaricato della pubblicazione orale (grida) di tutti gli ordini, i bandi, le disposizioni emanate dal Podestà o dal Vicario, di chiamare le guardie e le ronde, di proclamare i bandi campestri, di eseguire i pignoramenti e di notificarli a tutti coloro ai quali sono diretti.
Siccome anche il Nunzio, come gli Estimatori e i Determinatori, svolge i suoi incarichi non solo nel borgo ma in tutto il territorio comunale e, considerando che il salario di cinque lire annue è piuttosto basso, ha dei compensi extra stabiliti con delle piccole percentuali che vanno da un minimo di sei denari genovesi ad un massimo di due soldi per ogni pignoramento che fa al di fuori delle mura del borgo. Per le grida che proclamerà nel borgo non potrà avere altro compenso se non quello minimissimo della grida.
Vi sono poi i cosiddetti Estensori dei Capitoli del Comune di Ovada, in numero di tre, fra i quali deve esserci, per obbligo, un Notaio.
Questi tre uomini, scelti tra i più colti, debbono, qualora se ne presentasse la necessità, emendare, correggere o rifare gli articoli degli Statuti e i cambiamenti che apportano dovranno essere approvati sia dal Consiglio, sia dal Podestà e dai quattro Sapienti e poi trascritti nel Libro Statutario.
Gli Estensori, che vengono chiamati anche "Capitulatores", non hanno salario di alcun genere e sono nominati da tutto il Consiglio riunito, dai quattro Sapienti e dal Podestà.
I capitoli emendati ed il complesso di tutti gli Statuti debbono essere letti nel Pubblico Parlamento della Curia di Ovada (Loggia) e se qualcuno volesse vedere o fare estrarre stralci o parti intere degli articoli degli Statuti, ha diritto di farlo e nessuno può impedirglielo, purchè lo stralcio sia redatto da un notaio curiale ed il richiedente paghi da uno a due soldi genovesi a seconda del Capitolo che richiede, per diritti di copia.
Gli Statuti ed i loro emendamenti o correzioni devono esseme scritti su carta e raccolti in due libri uguali e di detti libri uno sia tenuto dal Comune e l'altro sia dato in custodia alla Curia dei Notai di Ovada.

I CAMPARI

Tre sono i tipi di Campari che sono alle dipendenze del Comune di Ovada: i Campari addetti ai boschi del Comune, quelli dei campi e quelli degli orti.
Un'altra categoria di Campari è quella degli addetti alle vigne, ma questi ultimi non sono dipendenti del Comune, ma, per Statuto, possono essere scelti e pagati da coloro che possiedono vigne, i quali hanno la facoltà di assumerne uno o più. Questi custodi delle vigne devono, come gli altri, prestare giuramento di fedeltà ed è loro compito specifico salvaguardare le viti, l'uva, i fichi, le pesche, gli alberi e qualsiasi altra cosa o frutta esistente nelle stesse vigne. Devono denunciare ai Massari del Comune tutte le persone o gli animali che vedessero o sapessero arrecarvi danno, devono custodire i vigneti loro affidati fino a che non sia stato vendemmiato, non possono asportare nè permettere che altri asportino uva, fichi, pesche dagli stessi, e sanzioni fino a cinque soldi genovesi sono comminate loro in caso di inadempienza.
Siccome qui si parla oltre che di uva anche di altra frutta, è bene specificare che, in quei tempi in cui rarissime erano le vigne ed altrettanto oggi che gran parte del territorio ovadese è coltivato a vigneto, era ed è d'uso coltivare alberi da frutto quali pesche e più raramente fichi tra i filari delle vigne stesse; infatti una delle migliori qualità di pesche prodotte nelle nostre zone è la pesca gialla da vigna.
Compito dei Campari dei Boschi è quello di custodire i castagneti e i boschi del Comune di Ovada, quelli dei privati, le bandite e tutte le altre cose del bosco. Particolare impegno devono mettere nella sorveglianza delle bandite comunali della Rebba, dello Scorzarolo e di Monteggina, nonchè di tutti i boschi cintati, impedendovi qualsiasi penetrazione abusiva di forestieri e di uomini di Ovada. Questa custodia e sorveglianza deve essere particolarmente intensificata nel periodo che va dal 29 settembre festa di S. Michele fino a quando il raccolto delle castagne sarà definitivamente completato; precauzione questa più che giustificata per evitare danneggiamenti al frutto in maturazione ed anche l'asportazione di castagne già raccolte.
Devono altresì vigilare sulle baite e salvaguardare i vivai di nuove pianticelle (inseriis). Il loro salario è di cinque lire annue più la metà dell'importo di ogni multa che essi faranno comminare ai trasgressori.
Una piccola quantità di castagne, variabile a seconda dell'entità del raccolto, verrà loro concessa quale compenso supplettivo e, qualora essi stessi non esercitassero con diligenza le loro mansioni, dovranno pagare una multa da cinque a dieci soldi genovesi.
I Campari dei Campi sono eletti in numero di quattro perchè due custodiscano i campi e i poderi del Borgo di dentro e gli altri due i fondi e le terre del borgo in fuori.
Loro principale mansione è quella di vigilare sulle messi, sul fieno e sulle erbe, di custodire gli alberi, i frutti, le rape e i legumi; avere cura del Bosco del Boschetto (località imprecisata ed oggi impossibile da localizzare) e devono denunciare tutte le persone o animali che vedessero o sapessero arrecare danni.
Questi sorveglianti dei campi sono retribuiti in natura con una parte dei prodotti che sono stati seminati nei campi da loro custoditi ed in più viene loro pagato un genoino all'anno e sono inoltre compensati con la metà dell'importo delle multe che essi avranno fatto applicare.
Per gli orti il Camparo è uno solo; il suo incarico è quello d'aver cura degli orti, delle aie, dei prati; di proteggere i fienili e i magazzini sorvegliando che non vengano recati danni o asportate cose o derrate. Il suo salario è di quattro lire annue e dev'essergli pagato dai proprietari degli orti e delle aie che custodisce. La Comunità per parte sua lo compenserà con la solita metà delle contravvenzioni elevate.
Le accuse dei Campari sono sempre determinanti senza bisogno di altre testimonianze; però se fosse provato che queste accuse sono state fatte ingiustamente, il camparo sarà punito con una ammenda pari al doppio della multa che lui, ingiustamente, ha fatto infliggere.

LE GUARDIE PRIVATE

Analizzando attentamente l'articolo degli Statuti che stabilisce la nomina delle Guardie private, ci vien subito di pensare che questa loro denominazione non sia che un bene studiato eufemismo per coprire la specifica attività di questo gruppo, formato da ben trentasei individui, il cui vero compito è quello di fare gli spioni e i delatori al servizio dell'autorità costituita. La loro identità, infatti, dev'essere tenuta segreta e le loro specifiche sorveglianze si estendono financo sugli stessi Campari che sono funzionari noti ed ufficiali del Comune.
Le sorveglianze affidate a questi trentasei elementi sono così suddivise: Venti devono badare a coloro che arrecano danni agricoli quali i trafugatori di legna o altro dai castagneti, dai campi e dagli orti; Sei vigilano sui venditori al minuto e i macellai affinchè non vendano carni di bestie malate, non troppo sane o morte per malattia; altri sei sono addetti alla sorveglianza delle taverne, dei giocatori e dei loro manutengoli, particolarmente per quanto riguarda i giochi d'azzardo e coloro che prestano denaro ai giocatori e sui tavernieri che vendano vino di frodo o diano ricetto a banditi. e ricercati; infine quattro devono tener d'occhio i cavalieri forestieri, i piagnoni dietro i cadaveri e i danneggiatori degli orti del borgo e delle vigne.
Tutta questa gente non ha salario fisso, ma viene retribuita con la metà delle multe che ha fatto applicare.
Dietro però queste attività che si porebbero chiamare ordinarie, non è improbabile che si celino mansioni di vera e propria sorveglianza di carattere politico e di sicurezza pubblica per la difesa delle istituzioni e dello stato. L'anonimato degli appartenenti al corpo e la possibilità loro concessa di vigilare ed investigare anche sugli stessi funzionari e ufficiali del Comune ce ne può dare la conferma.

I MASSARI DEL COMUNE

Questi sono i funzionari più importanti della parte amministrativa e fiscale del Comune. Sono in numero di due, uno dei quali deve essere Notaio o almeno "litteratus". I Massari tengono gli svariati libri dove vengono registrate le denunce, le multe, i pignoramenti e tutte le altre contravvenzioni che sono denunciate dai Campari, dalle Guardie private e da tutti coloro cui spetta detto compito. E' ai Massari che vengono versati i contributi fiscali, gli importi dei pignoramenti e i Nunzi comunali sono posti quasi alla loro diretta dipendenza perchè da essi ricevono gli ordini di pubblicazione dei bandi, libelli e tutte le altre questioni che riguardano le finanze comunali.
Gli unici introiti contravvenzionali che non possono essere riscossi dai Massari sono quelli che si riferiscono alle multe comminate ai bestemmiatori ed a coloro che hanno lavorato nei giorni festivi. Questi particolari introiti non vengono così incamerati dal Comune, ma sono devoluti e spesi per illuminare il Santissimo e per fornire l'olio alle lampade della Chiesa Parrocchiale.
I Massari sono retribuiti in questa forma: che per talune infrazioni abbiano due soldi per ogni lira riscossa, per talaltre, di minore entità, un solo soldo per ogni lira.
Il Massaro Notarius o Litteratus riceve una supplementare provvigione di entità minima.

Dopo aver preso in esame le svariate cariche del Comune e prima di passare alle Disposizioni varie e supplettive di carattere amministrativo, possiamo ora, basandoci sull'imponente numero di funzionari municipali elencati, fare un breve calcolo sulla popolazione che in quei tempi, risiedeva nel borgo di Ovada.
Si può congetturare che all'epoca degli Statuti la popolazione del territorio ovadese ascendesse ad un numero di unità aggirantesi dalle 3500 alle 4500 persone.
Congettura la nostra che si può ritenere niente affatto azzardata perchè il Serra nella sua "Storia dell'antica Liguria e di Genova" nel Tomo IV, discorso III, sopra la popolazione, afferma che Agostino Giustiniani, Vescovo di Nebbio, il quale pubblicò i suoi "Annali di Genova" nel 1535 - a duecento anni di distanza dall'epoca degli Statuti" - stima la popolazione del Borgo di Ovada, con il suo Distretto, in numero di 4829 teste; popolazione superiore a quella di Novi, di Gavi e Parodi con altre terre.

LE DISPOSIZIONI VARIE

Alle varie disposizioni amministrative gli Statuti dedicano capitoli singoli che si possono così elencare:

a) - Compito del Podestà o del Vicario è quello di far fare ogni anno un censimento delle cose di proprietà del Comune e, se trovasse qualcuno che se ne fosse impossessato abusivamente, provveda perchè il maltolto ritorni alla Comunità, comminando una multa di cinque soldi genovesi se il colpevole non volesse lasciare ciò che ha preso.

b) - L'art. 49 stabilisce che chiunque di Ovada abbia un credito con il Comune, possa scontarlo (scusarlo) con le eventuali tasse o multe che egli deve pagare allo stesso Comune.

c) - In altro articolo, il 54, si stabilisce che nessuna persona di Ovada o qui residente possa interessarsi, prendere le parti o perorare cause o liti di forestieri contro il Comune di Ovada; l'eventuale contravventore sarà penalizzato con ben tre lire di multa.

d) - Il Podestà è tenuto a far determinare e designare annualmente i confini o i termini del Comune di Ovada da tutti i vicini e circostanti la giurisdizione.

e) - Nessuno puo distruggere o nascondere le disposizioni emanate dalla Comunità, siano esse di carattere pubblico oppure private. Chi celasse qualche carta od altra disposizione che gli giunga dal Comune, è obbligato a riportarla ai Sindaci e, in caso non lo facesse, sarà multato di dieci soldi genovesi per ogni giorno che tratterrà il documento.

f) - Per il diritto di cittadinanza (titolo errato nel testo, cap. 106) tutti coloro che siano venuti ad abitare per un certo tempo in Ovada e che vi si siano fermati oltre un anno, verranno considerati come borghigiani (burgenses) ovadesi e saranno tenuti a fare per il Comune di Ovada ciò che fanno gli abitanti; saranno trattati con gli onori e le franchigie degli altri borghigiani e, nel primo anno di residenza, saranno esenti dalle tasse.
Da questo diritto di cittadinanza sono però esclusi tutti coloro che provenisseno da Alessandria o dal suo distretto, i quali non potranno in alcun modo essere riconosciuti come borghigiani o cittadini di Ovada, nè essere trattati con gli onori e le franchigie riservate agli ovadesi.
Questa disposizione restrittiva ha motivo dalle rivalità di allora fra il Comune di Alessandria e la Repubblica di Genova; rivalità che duravano già da circa un secolo per motivi di pedaggi e particolarmente per il possesso di Capriata, come affermano il Serra nella Storia dell'antica Liguria già citata e Teresa Repetto nel "Giornale Storico e Letterario della Liguria", 1935, anno XI, fasc. II dal titolo: "Relazioni fra Genova e Alessandria nel sec. XIII". Queste controversie continuavano ancora nel 1327, periodo della stesura degli Statuti ovadesi.

g) - Il capitolo 184 contempla la tenuta dei Libi i ufficiali della Comunità; detti volumi sono in numero di 3: nel primo sono scritte dal notaio del Comune le accuse, le inquisizioni, le denunzie delle ingiurie e delle offese, le condanne, ecc.; nel secondo sono poste le disposizioni minori, le relazioni dei Nunzi, degli Estimatori, dei Determinatori, tutti gli atti civili, le sentenze civili e tutto ciò che riguarda cause civili; nel terzo libro sono registrati i Consigli, le conferme degli stessi e gli ordinamenti del Comune. La compilazione di questi libri è fatta a spese della Comunità.

h) - Il notaio della Curia di Ovada deve registrare nei Libri di detta Curia tutti gli istrumenti di tutela e cura a lui affidati, nonchè tutto quanto è detto sopra. Tale notaio ha come suoi emolumenti 30 soldi genovesi per ogni istrumento di tutela o di cura con tutti i preamboli e gli inventari compiuti. Per gli estratti da atti notarili gli verranno pagati 7 soldi; per la registrazione di sentenze varie o interrogatori gli competeranno due soldi ed altri svariati compensi che variano da 1 a 3 soldi genovesi per gli atti che esegue, basandosi sulle tariffe stabilite dalla Tavola dei Notai di Genova.
Il notaio curiale ovadese non può ricoprire nello stesso anno alcuna altra carica pubblica.

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