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Le Franchigie Ovadesi del 1290.


Articolo n. 95 - Pubblicato su "La Provincia di Alessandria" del Gennaio-Febbraio 1986

 Franchigie Bartolomeo Campora, nel suo "Documenti e Notizie da servire alla Storia di Capriata d' Orba" ci riporta non poche testimonianze scritte che ci dicono che Genova, per la sua espansione al di qua del Giogo e per regolare i suoi commerci, traffici e transiti, stipula, nella prima e seconda metà del secolo XIII diverse convenzioni con Alessandria, Tortona e Milano per la definizione e regolamentazione dei pedaggi delle merci che, per la via di Gavi e Voltaggio, entrano ed escono da Genova per andare o venire dalla Lombardia. Sono convenzioni che elencano con rigorosa minuzia tutte le qualità di mercanzie che fanno oggetto dei traffici e precisano con altrettanta esattezza gli itinerari da seguire. Ben difficilmente però troviamo citata, fra gli altri paesi, Ovada. Questo perchè in quell'epoca essa non fa ancora parte della Repubblica di Genova. Soltanto nel 1277, dopo una lunga trafila di trasferimenti e di acquisti, il nostro allora piccolo borgo passa definitivamente alla sovranità genovese e sorge così la impellente necessità di renderlo immune da tutti quei pedaggi e dazi che gravano sugli altri paesi el di fuori della giurisdizione ligure.
Nasce così la prima codificazione delle esenzioni che Genova concede agli uomini di Ovada e Rossiglione. Nel documento che pone le basi delle Franchigie Ovadesi e che viene redatto in Genova il giorno Venerdì 5 dicembre 1290 da Oberto Spinola e Corrado Doria, Capitani del Comune, viene statuito e decretato che gli uomini di Ovada e Rossiglione e tutti gli abitanti di detti luoghi siano immuni ed esenti da ogni tassa o balzello per le cose che essi stessi producono nei loro territori e che esportano in Genova; così è pure per tutte quelle merci che essi acquistano in Genova per importarle nelle loro terre e che debbano servire per la lavorazione agricola, per l'artigianato e per l'edilizia.
 Franchigie L'elencazione dei vari generi di scambio non è nè vasta nè tanto meno precisa e forse è questa la causa prima delle infinite controversie che sorgeranno in seguito. Infatti per l'esportazione sono citati i generi nati, cresciuti, prodotti e confezionati in Ovada che vanno in Genova, cioè: cereali, legumi, castagne e vino; per l'importazione vi sono: alimentari non meglio specificati solo per essere consumati in Ovada, oggetti per uso artigianale, edile ed agricolo affinchè servano soltanto per uso locale di lavoro come oggetti di legno o da taglio, ferramenta, forche, vetri ed altri manufatti fra i quali uno di non possibile identificazione denominato "tofanis". La franchigia è valida altresì per tutte le bestie da tiro e da soma che vadano e vengano da e per Genova. E' strano notare che, in contrasto a questa precisa disposizione contenuta nelle franchigie ovadesi, troviamo, in uno studio di R. di Tucci pubblicato sul "Giornale Storico e letterario della Liguria" n.s. vol. IV pag. 164 anno 1930, che in effetti le regolamentazioni genovesi sui dazi e gabelle prevedevano che i mezzi di trasporto interni (cavalli o muli) fossero soggetti essi stessi ad una tassa annuale che prevedeva, per i trasportatori che facevano questo servizio, il pagamento di un fiorino all'anno. E' certamente una disposizione molto più tarda del 1290, adottata in seguito all'intensificazione dei traffici; in ogni modo, nelle tante controversie che successero negli anni seguenti, a noi non risulta di avere mai trovato nessuna lite vertente sui mezzi di trasporto o someggiati.
La concessione delle immunità, stilata come si è detto il 5 dicembre 1290, entra in vigore subito e, precisamente dal 2 febbraio 1291. Vi si stabilisce inoltre che tutti coloro che trasportano le merci, siano essi proprietari oppure trasportatori, debbano giurare sui Vangeli che le merci trasportate dovranno servire per il solo uso consentito. In base a questo giuramento nessun gabelliere può nè deve esigere alcuna gabella e, qualora erroneamente o fraudolentemente, facesse pagare la tassa non dovuta, dovrà versare al Collegio dei Sapienti della Mercanzia la gabella pagata più una multa di tre lire genovesi. Questo è in sintesi il tenore del documento concessivo delle franchigie agli ovadesi.
 Franchigie Come si vede, a differenza delle convenzioni stipulate con Alessandria, Tortona e Milano, che hanno un carattere di vero e proprio trattato internazionale fra sovranità diverse, che contengono clausole precise e di valore politico e commerciale specifico e che riguardano il grande traffico mercantile interessante l'emporio marittimo genovese e gli stati confinanti, la concessione immunitaria agli ovadesi assume un carattere di disposizione locale interna, servente un commercio minore ed avente il solo scopo di rendere franchi quei prodotti di prima necessità che servivano ad Ovada, nuovo acquisto genovese, per la sua sopravvivenza, nonchè per dare ad Ovada stessa la possibilità di trasportare in franchigia a Genova i suoi pochi prodotti locali, quali le castagne ed il vino.
Quando ci accingemmo a prendere le Franchigie come oggetto di questo studio pensavamo di trovare nel loro contesto una codificazione vera e propria che, con articoli, capitoli, disposizioni e punti diversi potesse illuminarci su quanto concerneva la vita economica, sociale, commerciale e di reciproci scambi che in quei tempi si svolgeva fra Ovada e la sua dominante. Dobbiamo premettere che l'autografo originale da investigare, che era coevo al manoscritto degli Statuti, presentava le stesse difficoltà di interpretazione grafica e di traduzione di questi ultimi. Ad interpretazione e traduzione avvenute ci siamo trovati invece di fronte ad un materiale più che altro cronachistico che, salvo l'originale documento di concessione del 1290 che abbiamo riassunto più sopra, si è rivelato null'altro che una lunga serie di liti, di contestazioni, di controversie, di esposti, di ripetizioni e di conferme che si riferivano alla secolare e ben nota avidità dei gabellieri di Voltri che si ostinavano a far pagare agli ovadesi dei dazi e delle imposizioni dalle quali questi ultimi, per antico privilegio, si ritenevano immuni e franchi. Fummo tratti in inganno dal titolo e dalla mole, invero notevole, delle pagine scritte e soltanto dopo avere interpretato, tradotto ed analizzato parola per parola tutta la serie dei documenti ci rendemmo conto di esserci sbagliati. Ciò non toglie però che ci sia stato dato modo di poter conoscere dal vivo e cronachisticamente quella litigiosità difensiva, secolare ed antica, ma pur sempre attuale e valida, del popolo ovadese che, forte del proprio diritto, giustamente e costantemente si ribellava ad un'ingiustizia e ad un sopruso.
La concessione delle immunità ai nuovi territori acquisiti dalla Repubblica di Genova fu certamente un atto politico di non indifferente portata e, nello spirito di questa concessione, vi era la necessità di eguagliare tutti i cittadini unificandone sia i diritti che i doveri con quelli della capitale. Purtroppo, questo spirito di legalità non sempre venne rispettato; ma non furono tanto i governanti a non mantenere quanto era stato codificato, quanto i burocrati di più bassa estrazione e più precisamente gli appaltatori delle gabelle o, meglio, i gabellieri. Questi esattori dei dazi di Voltri, con la loro esagerata fiscalità, furono sempre gli unici provocatori delle controversie che si susseguirono nei secoli.
 Franchigie Dal 1290 al 1385, e cioè per novantacinque anni, non abbiamo alcuna documentazione scritta di controversie; questo non ci vieta però di pensare, rifacendoci agli esempi dei tempi posteriori, che queste siano mancate, anche perchè in questo periodo le franchigie agli ovadesi vennero confermate per ben quattro volte: nel 1337 dal Jurisperito Muffone de Muffonibus, Vicario dei Capitani del Comune, nel 1339 dal Doge Simone Boccanegra, nel 1345 dal Doge Giovanni De Murta ed infine nel 1385 dagli otto ufficiali a ciò deputati dal Doge Antoniotto Adorno. In quest'ultima conferma gli otto ufficiali deputati dal Doge invitano i tre Consoli delle Calleghe responsabili dei dazi a provvedere affinchè i gabellieri rispettino i diritti del popolo ovadese, minacciando, in caso di inadempienza, di allontanarli dall' impiego e di costringerli a pagare le multe previste. A questo proposito dobbiamo precisare che i Consoli delle Calleghe erano funzionari muniti di poteri ispettivi sullo svolgimento degli appalti delle gabelle ed avevano il controllo sull'applicazione delle clausole in materia di frodi, di effrazioni alle regole di dogana e di contravvenzione alle norme. Questi magistrati erano di solito in numero di tre.
Ora, se noi prendiamo in considerazione queste conferme e particolarmente quella del 1385, che prevede anche anche severe sanzioni contro i funzionari delle gabelle, non possiamo non pensare che in quegli anni siano avvenuti incidenti tali da provocare il ricorso delle Comunità di Ovada e Rossiglione alla più alta magistratura genovese per salvaguardare i loro diritti d'immunità.
In ogni caso, la prima contesa che noi troviamo nei documenti esaminati e che risulta chiara e ben circostanziata è quella intentata da due uomini di Rossiglione, tali Giriforte figlio del Chiodarolo e Giovanni Vignolo contro certo Guglielmo Golterio gabelliere in Voltri. I due rossiglionesi, che trasportavano a Genova del ferro lavorato, furono obbligati dal Golterio a pagare la somma di quattro denari per ogni cantaro di ferro trasportato per un totale di dodici denari. I Consoli delle Calleghe, ai quali era rivolta l'istanza, con loro deliberazione del 10 aprile 1386, stabiliscono la perfetta ragione degli esponenti e ordinano la restituzione dell'ingiusta gabella pagata.
Nel 1391 ecco sorgere un'altra vertenza per una merce, i panni di lana, che non è contemplata nelle franchigie originali. Questa contesa, che a tutta prima sembra non essere favorevole agli ovadesi, per motivi non ben chiari, si risolverà invece a loro favore perchè la magistratura genovese, non tenendo conto del primo atto di concessione nel quale i panni non sono considerati franchi, anzi non vi sono neppure nominati, delibera che gli uomini di Ovada e di Rossiglione non debbano pagare nulla per gli stessi.
Le Franchigie vengono ancora riconfermate nel 1409 e 1423, con esclusione di immunità per tutto quanto concerne i tessuti. Ciononostante le liti continuano. Il 26 marzo 1423 nasce una nuova questione fra Carlotto e Corrado Spinola da una parte e Giuliano di Flisco, gabelliere, dall'altra. I primi, trasportando in Genova carne e capretti, trovandosi in quel momento senza denari, devono lasciare in garanzia della gabella che i dazieri ingiustamente pretendono, un anello d'oro. La lite viene perorata presso i soliti Consoli delle Calleghe che danno ragione agli Spinola, ordinando l'immediata restituzione dell'anello in quanto ingiustamente pignorato. Un mese dopo Antoniotto Spinola, transitando dai Dazi di Voltri con carne che trasporta in Genova deve lasciare in pegno allo stesso gabelliere un collare d'argento che gli verrà poi restituito come ai precedenti. Per questi due casi si può qui fare una breve considerazione, e cioè che in quei tempi l'oro e l'argento erano metalli abbastanza rari e preziosi, sicchè se ne deve dedurre che i quantitativi di carne trasportati in Genova dalle nostre zone siano stati piuttosto abbondanti e ponderosi da giustificare dei pegni di così alto valore.
 Franchigie A seguito di tutti questi incresciosi incidenti gli ovadesi, per prudenza e per evitare le solite discussioni e liti con i gabellieri, avevano preso l'uso, quando dovevano transitare per le barriere di Voltri, di munirsi di una copia podestarile della primaria concessione con annotate le diverse sentenze che davano loro ragione. Pare che questo metodo sia servito a qualche cosa; infatti non troviamo più documenti di vertenze sui dazi fino al 1563, anzi in quell'anno un certo Taddeo Pizzorni di Rossiglione che chiede ai Governatori dei Caratti (funzionari adibiti al controllo delle merci in entrata ed uscita dal porto e per via di terra) di poter importare in franchigia da Genova del cuoio per poterlo lavorare in paese, viene accontentato.
Non è possibile, per esigenze di spazio, riportare ancora qui tutte le altre liti e contestazioni che sorsero negli anni seguenti. Liti e contestazioni che non furono poche e tutte di non facile soluzione. L'intensificazione del commercio e dei traffici tra Ovada e Genova che avvenne nel XVII secolo, con un miglioramento del tenore di vita, la maggiore sicurezza dei transiti delle strade e l'esempio delle innumerevoli cause intestate dagli uomini di Ovada ai gabellieri di Voltri indusse, nel 1658, la Comunità di Ovada ad agire essa stessa come Municipalità ed a ricorrere direttamente alle superiori autorità genovesi per la sistemazione definitiva di queste vertenze. Ambasciatori con pieni poteri vennero inviati a Genova a perorare una risolutiva decisione sul problema. Ne seguì un accordo o protocollo nel quale si disponeva che ogni trasportatore, per conto proprio o per terzi, dovesse munirsi di una "fede" firmata e sigillata coll'impronta della Comunità nella quale fosse ben chiaro che "le cose contenute in essa fede siano veramente nate e fabbricate in qualcheduno di detti luoghi o territori" e coloro che si presentassero sprovvisti di detto documento alle barriere di Voltri non potessero in alcun modo usufruire di immunità o franchigia.
Nel 1741, mutati i tempi ed affermatosi lo spirito più accentratore degli Stati moderni doveva avvenire, per naturale conseguenza, la cessazione e l'assorbimento a vantaggio del potere centrale di quei privilegi di luoghi, di cose e di caste sui quali si andava estendendo e rafforzando il dominio degli stati stessi e, pertanto, in pieno accordo tra le parti, con atto rogito dal Cancelliere del Banco di San Giorgio (che era la Tesoreria nazionale della Repubblica di Genova) cessavano per evoluzione naturale dei tempi tutti quei privilegi ed immunità che Ovada aveva goduto per secoli e la cui origine risaliva al secolo XIII.
Si va formando forse in questo modo la regolamentazione dei dazi locali; infatti nel corso delle nostre ricerche abbiamo trovato nell'Archivio Comunale di Ovada un documento intitolato "Ad uso del computista della M.ca deputazione alla franchigia di Ovada". Questo manoscritto, redatto dal 1787 al 1793, pur usando il nome di franchigia, a noi non pare essere altro che un computo annuale per la ripartizione dei dazi che allora si riscuotevano in Ovada. Esso è formato di resoconti annuali nei quali il "Traglietta" (titolo del funzionario incaricato di questo conto) tiene la ripartizione dei dazi sul grano, legumi, castagne e cocolli.

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